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giurisprudenza

La regolamentazione del patrocinio a spese dello Stato è materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost., 13 aprile 2017, n. 81)

La Corte Costituzionale, adita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la pronuncia in commento è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge di stabilità regionale 2016 della Regione Veneto.

Con dette disposizioni la Regione Veneto aveva istituito un apposito fondo regionale “destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimento penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici ani che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima di fesa o di omicidio colposo per aver tento di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta“.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016 n. 7 veniva sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g), h) ed l) della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha esaminato l’eccepita lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. ritenendo sul punto la questione fondata e dunque assorbiti gli ulteriori motivi proposti.

Sostiene la Corte Costituzionale che la regolazione del gratuito patrocinio inerisca la disciplina del processo in quanto incide sull’effettività del diritto di difesa e che sia pertanto materia di competenza esclusiva dello Stato.

Con tali sintetizzate motivazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della Legge di stabilità 2016 della Regione Veneto.

A cura di Silvia Ventura