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giurisprudenza

La riassunzione del giudizio di fronte al giudice indicato come competente, in pendenza del termine per impugnare, non determina inammissibilità dell’appello successivamente proposto, trattandosi di mero atto cautelativo (Cass., Sez. II, 31 gennaio 2018, n. 2413)

La pronuncia ha ad oggetto la possibilità di impugnare la sentenza che, oltre ad esprimersi parzialmente sul merito abbia dichiarato l’incompetenza per materia del giudice originariamente adito, a seguito della preventiva riassunzione della causa nei termini indicati dal giudicante. Nel caso di specie, la Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato, ha stabilito che la preventiva riassunzione della causa, di fronte al giudice indicato come competente, in pendenza dei termini per proporre impugnazione, non determini inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse a giudicare. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito, applicando un principio già espresso in materia di regolamento necessario di competenza, che la riassunzione della causa ha funzione meramente cautelativa e non di accettazione della competenza. Pertanto la preventiva riassunzione non determina acquiescenza tacita di cui all’art. 329 c.p.c. fino a quando è pendente il termine previsto per l’impugnazione e l’unico effetto della riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione dell’atto di appello rimane quello della sospensione del giudizio riassunto, ai sensi dell’art. 48 c.p.c.

A cura di Sofia Lelmi