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giurisprudenza

La richiesta di distrazione delle spese processuali, proveniente da uno solo dei procuratori – se munito di mandato ad operare disgiuntamente – deve riguardare l’intero collegio difensivo (Cass., Sez. VI, Ord., 29 agosto 2018, n. 21281)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito un principio importante in tema di distrazione delle spese processuali.

L’art. 93 cpc, difatti, prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga a suo favore e degli altri difensori gli onorari non riscossi, e le spese che dichiara di avere anticipato.

La distrazione delle spese processuali in favore del difensore, che ne abbia fatto richiesta, priva la parte vittoriosa della possibilità di agire nei confronti del soccombente per il recupero delle stesse, dal momento che il provvedimento di distrazione fa sorgere in capo al difensore il diritto proprio, diverso e autonomo rispetto alla posizione sostanziale  della parte rappresentata.

La traslazione del diritto alle spese di lite è ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall’altro, che le spese vive siano anticipate dallo stesso difensore.

Altrimenti, la parte privata si troverebbe nella situazione di avere sostenuto degli esborsi a titolo di compensi professionali per la prestazione d’opera legale e di non potere chiedere il pagamento delle spese processuali al soccombente.

Qualora la parte abbia più difensori, l’attestazione dell’omessa riscossione dei compensi da parte di tutti i difensori in procura costituisce condizione per l’adozione del provvedimento di distrazione delle spese: dichiarazione che può anche essere resa da uno solo di essi, se munito di mandato ad agire disgiuntamente, ma che deve necessariamente essere riferita all’intero collegio difensivo.

 

 

A cura di Guendalina Guttadauro