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giurisprudenza

La rinnovazione dell’istruttoria nel processo penale d’appello (Cass., Sez. VI Pen., 10 gennaio 2020, n. 601)

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale la necessità della rinnovazione istruttoria in appello non vale indiscriminatamente per tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma riguarda esclusivamente le prove orali ritenute “decisive” ai fini della decisione. Nel caso di specie, rileva il Supremo Collegio, la Corte distrettuale avrebbe dovuto procedere a rinnovare la prova dichiarativa e, segnatamente,

le testimonianze della parte civile e degli altri testi, sulla base delle quali si era determinata a ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado. La Corte di Appello adita dal Pubblico Ministero che aveva impugnato la sentenza assolutoria emessa dal Giudice di Prime Cure, era pervenuta ad una sentenza di condanna sulla base di una diversa lettura della prova dichiarativa in violazione dell’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’attività istruttoria, obbligo che, a parere della Cassazione, incombe sul Collegio d’Appello a prescindere da una richiesta del Pubblico Ministero in tale senso. Richiesta che, peraltro, ove formulata, avrebbe tutt’al più una valenza sollecitatoria del doveroso potere officioso.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte stabilisce che la sentenza impugnata debba essere annullata, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello competente.

A cura di Costanza Innocenti