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giurisprudenza

La riserva esclusiva di competenza a favore dei notai per l’autenticazione delle firme degli atti di costituzione o trasferimento di diritti sui beni immobili non costituisce una limitazione della libera prestazione dei servizi degli avvocati (Corte di Giustizia, Sez. V, 9 marzo 2017, causa C-342/15)

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la pronuncia in commento in cui si è occupata della vicenda di una cittadina austriaca, ha deciso che è legittima e pertanto compatibile con il diritto dell’Unione, la riserva esclusiva di competenza a favore dei notai, in merito all’autenticazione degli atti di costituzione e di trasferimento dei diritti sui beni immobili.
In particolare, ha osservato la Corte che, in merito all’art. 1, 1§, co. 2, della Direttiva 77/249/CEE, volta a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi degli avvocati, va esclusa la possibilità di riconoscere il potere di autentica a questi professionisti per tutti gli atti di trasferimento immobiliare, qualora nello stato in cui si trova l’immobile, viga una normativa che riservi espressamente ai notai il potere di autentica delle firme sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento dei diritti reali immobiliari.
Nel ragionamento seguito dalla Corte, viene motivato in maniera chiara che tali riserve di competenza esclusiva a favore dei notai, esistenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri, non costituiscono una limitazione all’effettiva attuazione della libera prestazione dei servizi degli avvocati, bensì “contribuiscono a garantire la certezza del diritto quanto alle transazioni immobiliari ed il buon funzionamento del libro fondiario e si ricollegano, più in generale, alla tutela della buona amministrazione della giustizia che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, costituisce un motivo imperativo di interesse generale”.

A cura di Lapo Mariani