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giurisprudenza

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione lo ribadisce: sì alla delega orale in favore del sostituto processuale (Cass., Sez. II Pen., 20 dicembre 2018, n. 57832)

L’importante tema affrontato dalla sentenza in commento concerne la modalità con la quale un avvocato di fiducia o d’ufficio possono delegare un sostituto processuale in loro vece.

La questione era già stata affrontata, dapprima, dalla Quinta Sezione con la sentenza n. 26606/2018 affermando la necessarietà della delega in forma scritta (cfr. Il Foglio del Consiglio:

https://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/la-designazione-del-sostituto-processuale-del-difensore-deve-essere-fatta-necessariamente-in-forma-scritta-cass-sez-v-pen-11-giugno-2018-n-26606/)

e, successivamente, con l’auspicato e ben motivato revirement sancito dalla Prima Sezione con la sentenza n. 48862/2018, mediante la quale si sono analiticamente illustrati i motivi che portano a ritenere sufficiente la delega orale rilasciata al sostituto processuale (cfr. Il Foglio del Consiglio:

https://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/lordinamento-si-affida-allavvocato-quale-custode-dei-valori-della-professione-si-alla-delega-orale-in-favore-del-sostituto-processuale-cass-sez-i-pen-25-ottobre-2018-n-48862/).

 

Orbene, la Seconda Sezione aderisce convintamente alle conclusioni cui è giunta la Prima Sezione con la predetta sentenza n. 48862/2018 e lo fa aggiungendo due ulteriori e seguenti motivi favorevoli alla possibilità di delegare oralmente il sostituto processuale:

 

1. Qualora aderissimo all’interpretazione restrittiva fornita dalla Quinta Sezione, volta a relegare alla sola fase stragiudiziale la possibilità di delegare oralmente un proprio sostituto difensore, ne rimarrebbe sostanzialmente svuotata e svilita la portata innovativa introdotta con la Legge Professionale forense n. 247/2012. Infatti, l’ambito stragiudiziale è di per sé già contraddistinto da una congenita informalità, di talchè non si comprenderebbe perchè la riforma dell’ordinamento forense avrebbe introdotto la possibilità della delega orale in un solo ambito, quello stragiudiziale, da sempre già caratterizzato da tale ipotesi di delega.

2. Nell’ottica della salvaguardia dei diritti di difesa, la possibilità di ammettere un sostituto processuale delegato oralmente dal difensore titolare, risulta certamente più idonea a garantire la tutela dei diritti dell’interessato (che sia imputato o parte civile costituita); si presume, infatti, che il sostituto processuale oralmente delegato, sia a conoscenza dei fatti del giudizio per essergli stati descritti direttamente dal dominus della pratica, mentre tale conoscenza certamente non ha il difensore immediatamente reperibile nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.

 

A cura di Devis Baldi