Con la pronuncia che qui si commenta, la Cassazione ha ritenuto viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello (nella specie, della Commissione Tributaria Regionale di Firenze) che si risolve in una generica ed acritica condivisione della decisione assunta dai giudici di prime cure, senza esplicitare in alcun modo le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto al rigetto dell’impugnazione di merito.
Più precisamente, dopo aver rilevato che la CTR della Toscana aveva reso generiche ed apodittiche affermazioni in ordine alle ragioni poste a base del decisum, esternando acritica condivisione per l’operato dei Giudici di prime cure, senza tuttavia dare contezza alcuna né del contenuto intrinseco delle ragioni della decisione di questi ultimi, né delle critiche a questa mosse dall’appellante, né infine dell’iter seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza oggetto di gravame fosse da ritenersi “insufficientemente motivata, non avendo indicato gli elementi dai quali i giudici di merito hanno tratto il loro convincimento”.
Ed infatti, richiamandosi al proprio consolidato orientamento (Cass., Sent. n. 1236 del 2006; conf. n. 27935 del 2009, n. 15964 del 2016), i Giudici di legittimità hanno ricordato che “ai fini della sufficienza della motivazione non basta che il giudice si limiti ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della motivazione, essendo necessaria la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della motivazione stessa”.
Seguendo il predetto ragionamento, e applicando quindi alla sentenza oggetto di gravame tale strumento di analisi del contenuto motivazionale, la Corte ha rilevato come “le dichiarazioni di giudizio statico (e cioè che gli atti dell’Ufficio corrispondono a previsioni di legge; che le censure di vizi degli atti mosse dalla contribuente sono insussistenti) non sono accompagnate, come sarebbe stato necessario, oltre che dalla specificazione dei fatti di causa e delle relative prove – essendo del tutto insufficiente il generico riferimento fatto dalla CTR alle leggi cui corrispondevano gli atti dell’Ufficio finanziario, ad «apposita perizie tecniche effettuate con sopralluogo», alla «giurisprudenza superiore citata in atti» e alla «documentazione interessata a conoscenza delle parti e in atti processuali» – anche dalla corrispondente dichiarazione di giudizio dinamico, con la descrizione del processo di formazione del medesimo”, con ciò cassando la pronuncia impugnata.
A cura di Cosimo Cappelli