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giurisprudenza

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale che si rifà in modo apodittico alle conclusioni del Giudice di prime cure senza indicarne le ragioni è viziata da omessa motivazione (Cass., Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23484)

Con la pronuncia che qui si commenta, la Cassazione ha ritenuto viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello (nella specie, della Commissione Tributaria Regionale di Firenze) che si risolve in una generica ed acritica condivisione della decisione assunta dai giudici di prime cure, senza esplicitare in alcun modo le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto al rigetto dell’impugnazione di merito.

Più precisamente, dopo aver rilevato che la CTR della Toscana aveva reso generiche ed apodittiche affermazioni in ordine alle ragioni poste a base del decisum, esternando acritica condivisione per l’operato dei Giudici di prime cure, senza tuttavia dare contezza alcuna né del contenuto intrinseco delle ragioni della decisione di questi ultimi, né delle critiche a questa mosse dall’appellante, né infine dell’iter seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza oggetto di gravame fosse da ritenersi “insufficientemente  motivata,  non avendo indicato gli elementi dai quali i giudici di merito hanno  tratto  il loro convincimento”.

Ed infatti, richiamandosi al proprio consolidato orientamento (Cass., Sent. n. 1236 del 2006; conf. n. 27935 del 2009, n. 15964 del 2016), i Giudici di legittimità hanno ricordato che “ai fini della sufficienza della  motivazione non basta che il giudice si  limiti  ad  enunciare  il  giudizio  nel  quale consiste la sua valutazione, perchè questo è  il  solo  contenuto  “statico” della motivazione, essendo necessaria la descrizione del processo  cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal  giudizio,  che  rappresenta  il necessario contenuto “dinamico” della motivazione stessa”.

Seguendo il predetto ragionamento, e applicando quindi alla sentenza oggetto di gravame tale  strumento  di  analisi  del contenuto motivazionale, la Corte ha rilevato come “le  dichiarazioni  di  giudizio statico (e cioè che gli atti  dell’Ufficio  corrispondono  a  previsioni  di legge; che le censure di vizi  degli  atti  mosse  dalla  contribuente  sono insussistenti) non sono accompagnate, come sarebbe stato  necessario,  oltre che dalla specificazione dei fatti di causa e delle relative prove – essendo del tutto insufficiente il generico riferimento fatto dalla CTR  alle  leggi cui corrispondevano gli atti dell’Ufficio finanziario, ad «apposita  perizie tecniche effettuate con sopralluogo», alla «giurisprudenza superiore  citata in atti» e alla «documentazione interessata a conoscenza delle  parti  e  in atti processuali» – anche dalla  corrispondente  dichiarazione  di  giudizio dinamico, con la descrizione del processo di formazione del medesimo”, con ciò cassando la pronuncia impugnata.

A cura di Cosimo Cappelli