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giurisprudenza

La sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello è nulla se la sentenza di primo grado non viene notificata ad entrambi i difensori dell’imputato (Cass., Sez. III Pen., 10 ottobre 2016, n. 42736)

La sentenza in esame trae le proprie origini da una sentenza di condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. Nondimeno, durante la fase preliminare al giudizio di appello, i due difensori di fiducia dell’imputato avevano eccepito che ad uno di loro non era stato notificato l’avviso di deposito della sentenza di primo grado, con ciò compromettendo irrimediabilmente la propria facoltà di proporre un’autonoma impugnazione quale difensore di fiducia dell’imputato. La Corte d’Appello liquidava però l’eccezione rigettandola, sull’erroneo presupposto che fosse un’istanza di rimessione in termini per proporre l’impugnazione.Orbene, la Corte di Cassazione, censurando la sentenza di condanna emessa in secondo grado, chiarisce opportunamente che quando un imputato è assistito da due difensori di fiducia, il gravame proposto soltanto da uno dei due difensori non “consuma” l’autonoma facoltà di impugnazione dell’imputato e del co-difensore. Di talchè, l’omessa notifica all’imputato (e/o al co-difensore) dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, ex art. 548, comma 2, c.p.p., comporta una nullità a regime intermedio la quale, ove ritualmente eccepita come nel caso di specie, non è sanata dalla proposizione dell’appello da parte dell’altro difensore dell’imputato.La sentenza in commento inoltre si segnala anche perchè biasima l’operato della Corte d’Appello sotto un secondo e diverso profilo: si chiarisce, invero, che i giudici di appello non soddisfano l’obbligo di motivazione qualora, come nel caso di specie, adottino una motivazione “per relationem” rispetto alla condanna di primo grado, scevra del minimo vaglio critico dei motivi di appello, in tal modo vanificando le garanzie del doppio grado di giurisdizione.

A cura di Devis Baldi