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giurisprudenza

La società estinta continua ad essere rappresentata in giudizio dal suo procuratore costituito (Cass., Sez. II, 9 gennaio 2017, n. 190)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti processuali della cancellazione di una società dal registro delle imprese nelle more del giudizio ed in particolare sull’aspetto dell’ultrattività del mandato. Nel caso di specie, la cancellazione della società a responsabilità limitata, era intervenuta prima della definizione del giudizio di primo grado e non era mai stata dichiarata, nemmeno nella fase successiva di appello. La Seconda Sezione Civile di Piazza Cavour, nel rigettare l’unico motivo di impugnazione per la “nullità assoluta di entrambe le sentenze di merito perché pronunciate nei confronti di una società… che già alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma… risultava essere stata cancellata dal registro delle imprese” si conforma ed utilizza due precedenti delle sue Sezioni Unite (la n. 6070 del 2013 e n. 15295 del 2014), statuendo che già l’originario mandato conferito dalla società per il primo grado di giudizio, risultava pieno ed esaustivo per la proposizione del giudizio di appello e di conseguenza la società, seppur estinta, era stata idoneamente rappresentata, sia in primo, che in secondo grado e le relative sentenze correttamente pronunciate nei confronti delle parti costituite.

A cura di Lapo Mariani