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giurisprudenza

La sopravvenienza di sentenza meramente interpretativa della Corte Cost., che dichiara infondata la q.l.c. sul termine di proposizione dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, non giustifica la rimessione in termini per la sua riproposizione (Cass., Sez. VI, Ord., 28 novembre 2018, n. 30750)

La pronuncia della S.C. in commento trae origine da una sentenza del 2015 con cui il Tribunale di Vicenza, nel definire un giudizio, provvede anche a liquidare il compenso del professionista che aveva svolto attività di CTU nel medesimo processo.

Avverso tale liquidazione il CTU, ormai tre mesi dopo il deposito della sentenza, formula opposizione ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011 (opposizione al decreto di pagamento del compenso dell’ausiliario del giudice).

Senonché, nel corso del procedimento, interviene la sentenza n. 106 del 12.5.2016 della Corte Costituzionale, la quale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 34 D.Lgs. cit. (sollevata sul presupposto che tali disposizioni abbiano sottratto l’opposizione in parola a qualsiasi termine, così rendendola proponibile sine die), afferma che dal rinvio operato dall’art. 15 cit. al rito sommario di cognizione discende, invece, l’applicabilità a detta opposizione del termine di cui all’art. 702-quater c.p.c., pari a 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto; da intendersi quale termine stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

Cosicché, alla prima udienza successiva la difesa del CTU, sostenendo che alla data dell’opposizione non era previsto alcun termine per la sua presentazione, chiede la remissione in termini ex art. 153 c.2 c.p.c. per essere incorsa in decadenza per causa non imputabile alla parte.

Ciò nonostante, il Tribunale di Vicenza dichiara tardiva l’opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all’art. 702-quater c.p.c., pari a 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; e la Corte di Cassazione, cui ricorre il CTU, conferma tale decisione.

Afferma la S.C., infatti, che il termine suddetto era previsto dalla legge ordinaria già prima della sentenza della Corte Costituzionale, la quale si è limitata a fornire la corretta interpretazione della normativa denunciata, da cui si ricava l’assenza nell’ordinamento di qualsivoglia vuoto normativo al riguardo, e conseguentemente l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Inconferente, perciò, è anche il richiamo alla retroattività degli effetti delle pronunce della Corte cost. -eseguito dalla difesa del CTU a sostegno dell’istanza di rimessione in termini-, trattandosi di caratteristica propria (oltre che delle leggi di interpretazione autentica) delle sole decisioni che dichiarano una legge in contrasto con la Costituzione (ossia delle sentenze di accoglimento); e non invece di quelle che -come la decisione in questione- dichiarano infondata la questione di legittimità costituzionale.

A cura di Stefano Valerio Miranda