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giurisprudenza

La sospensione cautelare deve essere comminata all’avvocato che ha subito una condanna, anche di primo grado, ad una pena detentiva non inferiore a tre anni purché sussista il requisito dello strepitus fori (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2017, n. 26148)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, confermano la decisione del C.N.F. che ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal Consiglio di disciplina nei confronti dell’avvocato condannato in primo grado ad una pena detentiva che superi i tre anni. In particolare, l’art.60 L. n.247/2012 (Ordinamento forense) ne ha tipizzato i presupposti applicativi, rappresentati nel caso di specie dalla condanna alla pena detentiva non inferiore a tre anni, previa comunque verifica della sussistenza dello strepitus fori. La Corte, inoltre, afferma che il termine prescrizionale quinquennale, nel caso in cui i fatti contestati siano oggetto di un’imputazione penale, inizierà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

A cura di Fabio Marongiu