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giurisprudenza

La validità della notifica dell’atto introduttivo eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale dipende dall’accertamento in giudizio dell’esistenza di detta sede effettiva (Cass., Sez. Lav., Ord., 18 aprile 2019, n. 10854)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ribadisce alcuni rilevanti principi in materia processuale.

Anzitutto ricorda che quando il giudizio è iniziato in primo grado in epoca anteriore la novella di cui alla L. n. 69/2009, risulta applicabile l’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica, che prevedeva quale termine lungo per la notifica del ricorso in cassazione quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Precisa poi che l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata (Cass. n. 4796 del 1996) e purché l’errore suddetto non abbia inciso sulla regolarità del contraddittorio (Cass. n. 5660 del 2015; n. 22918 del 2013).

Infine la Suprema Corte di Cassazione precisa che, pur rimanendo vero che la disposizione dell’art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale, tale principio presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, gravando, in caso di contestazione, sul notificante il relativo onere probatorio.

Nel caso di specie la notifica del ricorso introduttivo veniva effettuata presso una sede diversa da quella legale della società convenuta, ma  il giudice non provvedeva a verificare e ad accertare che tale diversa sede fosse in concreto la sede effettiva della società.

La Corte di Cassazione ha dunque accolto sul punto il ricorso della società e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Silvia Ventura