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giurisprudenza

L’Agenzia delle Entrate e la condanna in solido con l’Ente impositore in caso di annullamento della cartella esattoriale (Cass., Sez. VI, Ord., 21 marzo 2018, n. 7047)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento ha ritenuto che, nel caso in cui venga accolta l’impugnazione promossa dal contribuente che comporta l’annullamento della cartella di pagamento, causata dalla non corretta formazione del titolo azionato, il soggetto tenuto alla riscossione deve essere condannato, in solido con l’ente impositore, alla refusione delle spese processuali, poiché la lite trae comunque origine dalla notificazione della cartella esattoriale.
Ritengono infatti gli Ermellini che, nella fattispecie in esame, tale statuizione discenda dall’ applicazione “del principio di causalità che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo per altro conto che l’esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere della lite pure con riguardo alle spese processuali.”

A cura di Lapo Mariani