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giurisprudenza

L’art. 92, 2° comma c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69/2009, impone l’indicazione di una specifica motivazione a sostegno della compensazione delle spese di lite e tale non può essere il generico riferimento alla peculiarità della fattispecie (Cass., Sez. VI, 05 maggio 2015, n. 8918)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in materia di compensazione delle spese di lite, ribadendo un principio tanto pacifico quanto rilevante.
Con la doverosa e preliminare precisazione che la presente pronuncia ha ad oggetto il testo dell'art. 92 così come modificato dalla L. n. 69/2009 e come tale applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore di detta legge e sino al  trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 132/2014, che incide nuovamente sul testo della norma, riducendo ulteriormente i casi di compensazione.
La Suprema Corte di Cassazione nello specifico rileva che l'art. 92, co. 2 c.p.c. nella sua formulazione post L. n. 69/2009 ed ante D.L. n. 132/2014 dispone che il giudice possa compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi che debbono essere esplicitamente indicati nella motivazione e che l'esigenza della specifica motivazione non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla peculiarità della fattispecie, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.
Nel caso di specie il Tribunale di Torino in funzione di giudice dell'appello su sentenza pronunciata dal Giudice di Pace, pur accogliendo l'appello, riteneva tuttavia di compensare le spese di lite tra le parti attesa la particolarità della fattispecie in effetti nemmeno individuata.
Sulla base del suddetto principio la Corte di Cassazione accoglieva il proposto ricorso.
 
A cura di Silvia Ventura