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giurisprudenza

L’atto del processo da depositare in forma telematica all’Ufficio Giudiziario deve essere in formato PDF “nativo” (Trib. di Milano, Sez. IX Civ., Sentenza, 3 Febbraio 2016, n. 1432)

Con la sentenza in esame la IX Sez. Civile del Tribunale di Milano ha avuto modo di tornare su un argomento ancora molto “caldo” nella nuova era del processo civile telematico, e riguardante le modalità di deposito degli atti di parte da effettuare telematicamente.

Ebbene, sulla scorta dell’art. 11 D.M. 44/2011 e dell’art. 12 D.M. 16 Aprile 2014, i giudici meneghini efficacemente chiariscono che ogni atto processuale da depositare telematicamente non può essere costituito dalla scansione dell’atto originariamente cartaceo: deve essere necessariamente in formato PDF “nativo” di tipo testuale, non essendo ammessi atti PDF immagine (ossia, scansioni di atti cartacei).

Nondimeno, la normativa attualmente in vigore non prescrive sanzioni processuali per l’inosservanza di tale norma tecnica; di talchè, il mancato rispetto della citata disciplina operativa comporterà una mera irregolarità sanabile.

Questa soluzione è dettata dal consolidato principio affermato dalla Suprema Corte secondo il quale, il mancato rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate dalla legge, dà luogo ad una irregolarità comunque sanabile per effetto della successiva regolarizzazione ovvero, comunque, del raggiungimento dello scopo dell’atto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 15130/2015; Cass. Civ., Sez. II, n. 4163/2015; S.U., n. 5160/2009).

All’uopo, si ricorda opportunamente che lo scopo dell’atto è quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa: sia l’uno che l’altro principio non sono minimamente lesi dal deposito (irregolare) di un atto in formato PDF immagine, essendo lo stesso visibile e conoscibile sia dal Giudice che dalle altre parti processuali. In tali casi, pertanto, si imporrà alla parte una mera regolarizzazione dell’atto depositato telematicamente con modalità tecniche erronee. Tuttavia, ammonisce il Tribunale di Milano, qualora invece venisse disposta la rimessione della causa sul ruolo per permettere la regolarizzazione dell’atto, questa sarebbe da considerarsi inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa in tal senso e si tradurrebbe in una violazione del principio della ragionevole durata del processo. La parte interessata, quindi, dovrà sanare l’atto nelle more del processo senza che ciò comporti una dilatazione delle tempistiche processuali.

A cura di Devis Baldi