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giurisprudenza

L’Avvocato che falsifica un documento viola i fondamentali doveri professionali di verità, lealtà, probità e correttezza (CNF, Sent., 23 aprile 2019, n. 22)

Nel caso in esame il COA territorialmente competente aveva incolpato il professionista Avvocato: 1) per aver formato un falso verbale di udienza attestando falsamente di essere presente davanti ad un dato Tribunale in una determinata data; 2) per aver inviato una falsa dichiarazione al COA durante il giudizio disciplinare; 3) per violazione dei principi generali di deontologia.

Il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito dell’informativa di una Procura della Repubblica che aveva rinviato a giudizio l’Avvocato: ne seguiva un giudizio penale nel quale, in primo grado, il professionista veniva condannato per i reati p. e .p. dagli artt. 476 I° e II° c., 482, 61 n. 2 e 640 (nella fattispecie ex art. 56 c.p.) del codice penale; in secondo grado, invece, seguiva sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati.

Il giudizio disciplinare, sospeso in attesa delle definizione di quello penale, riprendeva e si concludeva con la condanna dell’Avvocato ad anni 1 di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.

Faceva ricorso al Consiglio Nazionale Forense il professionista eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare e l’eccessività del trattamento sanzionatorio in assenza di adeguata motivazione sul punto.

Il C.N.F. respingeva il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:

1) l’istituto della prescrizione ha fonte legale e non deontologica. Di talchè resta operante il criterio generale della irretroattività delle norme in materia di sanzioni amministrative e, quindi, inapplicabile lo jus superveniens introdotto dall’art. 56 Legge n. 247/2012 che sarebbe più favorevole all’incolpato;

2) è corretta la graduazione della sanzione comminata nel giudizio disciplinare di primo grado, attesa l’estrema gravità della condotta accertata, che è consistita nell’aver personalmente falsificato un documento al fine di trarne profitto e nell’aver dichiarato una situazione non vera al proprio COA, con ciò violando i doveri professionali di verità, lealtà, probità e correttezza.

 

A cura di Devis Baldi