La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare con la sentenza in commento che, in caso di esito positivo del giudizio in cui l’avvocato affronti la sua difesa personalmente, questo ha diritto di vedersi liquidate le spese processuali.
Sostengono gli ermellini che “… la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua posizione”.
A cura di Lapo Mariani