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giurisprudenza

L’avvocato che si difende personalmente in un giudizio nelle ipotesi di cui all’art. 82 c.p.c. ha l’onere di precisare a che titolo intende partecipare al processo, se vuole vedersi riconosciuti gli onorari professionali (Cass., Sez. VI, Ord., 21 gennaio 2019, n. 1518)

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per ottenere la liquidazione degli onorari professionali per l’avvocato che si difende in proprio. In particolare, la Corte evidenzia che nei procedimenti in cui alla parte è consentito stare in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., qualora la parte rivesta la qualità di avvocato ha l’onere di specificare a che titolo intenda partecipare al processo; la parte che sta in giudizio personalmente, infatti, può chiedere solo il rimborso delle spese vive sostenute.

Nel caso di specie, un avvocato ha proposto opposizione davanti al giudice di pace ad una sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale; il giudice di pace, accolta l’opposizione, ha condannato il Comune convenuto al rimborso delle spese del contributo unificato e non anche al pagamento degli onorari in quanto la parte non ha specificato di volersi avvalere, stante la sua qualità di avvocato, della difesa personale.

A cura di Fabio Marongiu