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giurisprudenza

L’avvocato che si domicilia presso il collega è obbligato al pagamento della parcella richiesta da quest’ultimo (Cass., Sez. III, 30 settembre 2016, n. 19416)

La pronuncia in commento trae origine dalla richiesta di pagamento della propria parcella, avanzata da un avvocato domiciliatario in una causa giudiziaria, nei confronti del collega che lo aveva incaricato.
La pronuncia del Giudice di Pace chiamato a decidere in merito, ha dichiarato il difetto della legittimazione passiva del terzo (il cliente dell’Avvocato convenuto), chiamato in causa dal suo legale di fiducia ed ha accolto la domanda dell’attore; nel successivo grado di appello avanti al Tribunale competente, la sentenza è stata confermata.
Sostiene la Corte che “obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo.”
Alla luce di tale principio, che giustifica l’obbligo del pagamento delle prestazioni professionali dell’avvocato domiciliatario, da parte del collega che lo ha incaricato, si deve ritenere che in una fattispecie del genere, si realizzano due diversi rapporti contrattuali; il primo, quello tra cliente e professionista incaricato, che fonda la sua natura giuridica nella procura giudiziale sottoscritta ed il secondo, quello di mero “mandato di patrocinio”, tra cliente e legale mandatario dell’altro foro, conferito in favore del suo assistito dal primo professionista mandante.

A cura di Lapo Mariani