Con la pronuncia in commento, la Sezione prima Civile della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un Avvocato, ha confermato il decreto del tribunale sull’inammissibilità al passivo del fallimento, del compenso richiesto dal professionista per tutta l’attività stragiudiziale precedente il giudizio di omologazione del concordato preventivo.
Sostiene la Corte che, per tale attività stragiudiziale deve essere attribuito un compenso all’Avvocato, solamente qualora questo provi il carattere “della continuità e dell’organicità” della prestazione stessa, rispetto alla successiva fase di omologazione.
A cura di Lapo Mariani