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giurisprudenza

L’Avvocato ha l’onere di dimostrare di aver informato il proprio assistito dei rischi connessi al probabile esito negativo del giudizio promosso (Cass., Sez. II, Ord., 3 Settembre 2019, n. 22042)

La Cassazione afferma che l’Avvocato che voglia dimostrare di aver bene svolto il proprio incarico, al fine di ottenere il compenso pattuito, debba provare di aver sufficientemente informato il Cliente sui rischi connessi al probabile esito negativo del Giudizio promosso.
La Suprema Corte, nel caso esaminato con Ordinanza, si trova a decidere su ricorso promosso da un legale a causa del mancato pagamento della propria parcella, chiesta al Cliente, a seguito di un giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da tardivo recepimento della Direttiva 2004/80/CE.
Nel corso della causa l’Avvocato rimetteva il mandato lamentando proprio il mancato pagamento da parte del Cliente delle proprie spettanze e la causa si concludeva con la condanna della parte poiché il ricorso veniva considerato apertamente infondato.
L’Avvocato promuoveva quindi giudizio per il recupero delle proprie spettanze innanzi al Tribunale di Milano e, in tal sede, i Clienti si costituivano affermando di non aver ricevuto adeguata informazione circa il probabile esito negativo della causa promossa.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda dell’avvocato e parimenti faceva lo stesso la Corte d’Appello, peraltro condannando il legale al pagamento in favore dei Clienti di una somma pari ad Euro 2.000 ciascuno.
Ricorrendo in Cassazione, questa decideva con ordinanza chiarendo come non possa essere considerata prova di aver informato i Clienti la circostanza che, sul progetto di notula, fosse presente la voce “Consultazioni con il Cliente” poiché tale voce non prova l’aver correttamente spiegato i rischi connessi alla causa da promuoversi.
Pertanto rigettava il ricorso, condannando ulteriormente l’Avvocato al pagamento in favore dei convenuti di una somma pari a 3000 euro ciascuno.

A cura di Simone Pesucci