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giurisprudenza

L’avvocato stabilito, già iscritto nella sezione speciale alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 è comunque soggetto, ai fini dell’iscrizione nell’albo ordinario, alla normativa sull’incompatibilità dettata dalla nuova legge professionale e non gode della più favorevole previgente disciplina (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2017, n. 18176)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire i limiti di applicabilità della disciplina sulle incompatibilità tra lavoro subordinato ed esercizio della professione con particolare attenzione alla categoria degli avvocati stabiliti che maturino i requisiti per l’iscrizione all’albo ordinario in momento successivo all’entrata in vigore della nuova legge professionale.

Premette la Suprema Corte di Cassazione che nel vigore della precedente Legge Professionale, l’art. 3 del regio decreto- legge n. 1578 del 1933 stabiliva l’incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico, fatta eccezione per i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari.

La nuova disciplina professionale è più restrittiva e stabilisce agli artt. 18 e 19 della L. n. 247/2012 che, ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, è fatto salva la possibilità di insegnamento o di ricerca nelle sole materie giuridiche. Tuttavia la nuova disciplina si preoccupa di precisare all’art. 65, comma 3 che gli avvocati già iscritti al momento di entrata in vigore di detta disciplina, sono soggetti alla disciplina più favorevole di cui al previgente art. 3 regio decreto-legge n. 1578 del 1933.

Tanto premesso, ritiene la Corte di Cassazione che l’avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell’albo, il quale presenti, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell’iscrizione nell’albo, alla normativa sull’incompatibilità dettata da quest’ultima legge, senza che possa operare l’ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall’art. 3 del precedente ordinamento forense.

Nel caso di specie il COA di Perugia respingeva domanda di iscrizione all’albo ordinario da parte di un avvocato stabilito ritenendo ostativo il rapporto di impiego dell’istante come docente di scuola media superiore in materie scientifico-economiche ai sensi degli artt. 18 e 19 della nuova Legge Professionale, decisione confermata sia dal CNF che successivamente, per le ragioni di cui sopra, dalla Corte di Cassazione.

A cura di Silvia Ventura