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giurisprudenza

Le comunicazioni di Cancelleria a mezzo PEC sono valide anche quando il formato dell’atto inviato è di tipo pdf.zip (Cass., Sez. III, 20 luglio 2016, n.14827)

La Suprema Corte è chiamata a decidere circa la presunta irregolarità nell’invio, da parte della Cancelleria del Tribunale, di una comunicazione contenente un termine perentorio, arrivata al difensore nel formato pdf.zip (compresso).
Il difensore, nella fattispecie, lamentava già in appello di non aver potuto aprire tale documento in quanto il suo computer non riportava l’icona identificativa del documento da leggere.
Già in appello la scusabilità dell’errore era stata esclusa e quindi veniva riproposta innanzi alla Corte, ma con medesima sorte.
Infatti questa ribadiva che il problema relativo alla mancata apertura risiedeva esclusivamente nel computer del difensore, non dotato degli appositi strumenti atti ad aprire questo determinato tipo di file; la Corte approfondiva poi la contestazione del difensore che lamentava la violazione di legge che invece a suo dire vincolava il formato di invio al solo modello .pdf: sul punto invece la Cassazione ribadiva come “il formato .zip non muta il contenuto del documento, ma serve soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore”.
Per queste ragioni il motivo posto dal difensore veniva rigettato.

A cura di Simone Pesucci