Un avvocato, che si era visto irrogare la sanzione della censura da parte dell’Ordine di appartenenza e rigettare in quanto tardivo il ricorso al CNF, proponeva ricorso per Cassazione chiedendo la sospensione della decisione impugnata e deducendo che la sanzione irrogata gli avrebbe precluso l’esercizio dell’attività di difensore d’ufficio, unica sua possibile fonte di reddito in quel momento.
Le Sezioni Unite hanno rigettato la richiesta di sospensione, sostenendo che le condizioni di indigenza non giustificano né la tardività dell’impugnazione né l’esigenza di sospensione della sanzione.
A cura di Leonardo Cammunci