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giurisprudenza

Le modalità di liquidazione delle spese di lite (Cass., Sez. VI, Ord., 21 novembre 2016, n. 23592)

Con l’ordinanza in commento, accogliendo il ricorso di un contribuente che si era visto liquidare, da parte della Commissione di seconde cure, le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito nella somma onnicomprensiva di 200,00 euro, senza che nulla venisse espresso nella motivazione relativamente ai criteri di detta liquidazione, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha fornito alcuni elementi utili agli operatori della materia tributaria in tema di spese di lite.

Nello specifico, la Corte ha precisato che il Regolamento per la disciplina dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al D.M. n. 55/2014, laddove fornisce i parametri normativi che devono essere valutati dall’organo giudicante, dichiara che le tabelle allegate sono espressione di “valori medi”, ed assegna quindi all’organo giudicante l’espresso potere di aumento o diminuzione di quegli stessi valori. In tal modo, secondo i Supremi Giudici, viene attribuita all’organo giudicante “una funzione valutativa, da esercitare sì discrezionalmente ma solo all’interno dei limiti espressi”.

Con riferimento, poi, alle modalità di liquidazione di tali spese, la Cassazione si è richiamata ad una serie di propri precedenti giurisprudenziali, nell’ambito dei quali è stato ribadito a più riprese che “in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari”, precisando come “non sono conformi alla Legge liquidazioni generiche ed onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione” (Cass. n. 6338/2008; cfr., ex multis, Cass. n. 3454/2016, n. 24890/2011, n. 16993/9007, n. 5318/2007, n. 17028/2006).

Sulla base di tali considerazione, la Corte ha quindi ritenuto che la sentenza oggetto di gravame dovesse essere cassata per carenza di motivazione, mancando in essa qualsivoglia spiegazione in merito alla quantificazione delle spese giudiziali in favore della parte risultata vittoriosa (spese che, oltretutto, erano state liquidate in misura largamente inferiore rispetto ai valori medi indicati dalla normativa), e non avendo neppure riconosciuto il rimborso forfetario del 15% del compenso (contemplato dall’art. 2 del D.M. 55/2014).

A cura di Cosimo Cappelli