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giurisprudenza

Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (Cass., Sez. Un., 20 settembre 2016, n. 18395)

La Corte di Cassazione ha affermato che le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se sono più favorevoli all’incolpato.

Il Collegio, in particolare, ha sostenuto che l’illecito contestato rientrava cosi nell’ambito dell’art. 65 del nuovo ordinamento forense entrato in vigore il 2.2.2013, anzichè nell’ambito del previgente art. 48 del codice deontologico (2007).

L’art. 65 stabilisce sotto la rubrica “minaccia di azioni alla controparte” che “ l’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie”.

L’avvocato, in particolare, dopo avere acquisito informazioni da un proprio cliente in ordine alle condotte del suo ex convivente more uxorio, suscettibili anche di rilevanza penale, lo aveva ricevuto nel suo studio, e senza avvertirlo  della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia, procedeva alla determinazione delle condizioni di separazione chiaramente sfavorevoli per il convivente, che aderiva per timore delle conseguenze della divulgazione delle notizie acquisite sul suo conto.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto incontestabile l’elemento soggettivo della responsabilità disciplinare, poiché prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria, sussistente nel caso di specie, che comporta l’applicazione della sanzione disciplinare delle censura.

 

A cura di Guendalina Guttadauro