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giurisprudenza

Le notifiche in proprio dell’amministrazione a mezzo servizio postale seguono le regole della consegna delle raccomandate ordinarie; la RAC di una pec, stampata e con la attestazione di conformità costituisce presunzione di ricevimento dei documenti in essa contenuti (Cass., Sez. VI, Ord., 21 ottobre 2019, n. 26705)

L’ordinanza in commento riporta due statuizione sulle notifiche: una in materia di notifiche in proprio dell’amministrazione finanziaria a mezzo servizio postale; una in materia di presunzione di conformità dei documenti informatici inoltrati via pec ai documenti depositati in cartaceo con attestazione di conformità. La pronuncia prende le mosse da una notificazione in proprio di un’ordinanza- ingiunzione dell’amministrazione finanziaria mediante il sistema postale. A questo riguardo la Suprema Corte conferma il proprio orientamento per cui in caso di spedizione diretta dell’ordinanza-ingiunzione le indicazioni di ricevimento ai fini della validità della notificazione non sono quelle dell’art. 139 c.p.c., bensì quelle prescritte nel regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Di conseguenza, laddove la notificazione dell’atto venga eseguita con consegna del plico in mani di persona di cui nell’avviso di ricevimento non è indicata la qualità, nè il rapporto con i destinatari, si ha, comunque, una presunzione di ricevimento con inversione dell’onere della prova a carico del destinatario che deve dimostrare di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di acquisire conoscenza dell’atto. Con la medesima ordinanza, la Corte conferma che laddove siano stati depositati in formato cartaceo – con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – messaggi di trasmissione a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, tuttavia costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario con i documenti che si attestano allegati.

A cura di Raffaella Bianconi