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giurisprudenza

Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi riguardo alla sospensione del termine per la redazione della sentenza nel periodo feriale dopo l’entrata in vigore della L. 167 del 2014 e le recenti modifiche apportate alla disciplina del periodo feriale (Cass., Sez. IV Pen., Ord., 21 marzo 2017, n.13843)

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con l’ordinanza in esame, ha deciso di rimettere alle Sezioni Unite il ricorso avente a oggetto la questione relativa alla assoggettabilità alla sospensione nel periodo feriale (L. 7/10/1969 n.742) del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza (art.544 c.p.p.). La questione, già affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.7478 del 19/06/1996 cui sono seguite conformi pronunce delle sezioni semplici, è stata risolta escludendo l’applicabilità della sospensione nel periodo feriale con la conseguenza che, qualora il termine per il deposito delle motivazioni venga a cadere in detto periodo, il termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La Corte di Cassazione, oggi, ritiene che il quadro normativo sia mutato a seguito dell’entrata in vigore della L. 28/04/2014 n.67 (modifica art.548 comma 3 c.p.p. che ha eliminato la notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato contumace omettendo, tuttavia, di prevedere analogo adempimento per l’imputato assente) e delle modifiche al periodo feriale introdotte con il D.L. 12/09/2014 n.132 convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014 n.162., pertanto, potrebbe giungersi ad una soluzione diversa.

A cura di Fabio Marongiu