La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con l’ordinanza in esame, ha deciso di rimettere alle Sezioni Unite il ricorso avente a oggetto la questione relativa alla assoggettabilità alla sospensione nel periodo feriale (L. 7/10/1969 n.742) del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza (art.544 c.p.p.). La questione, già affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.7478 del 19/06/1996 cui sono seguite conformi pronunce delle sezioni semplici, è stata risolta escludendo l’applicabilità della sospensione nel periodo feriale con la conseguenza che, qualora il termine per il deposito delle motivazioni venga a cadere in detto periodo, il termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La Corte di Cassazione, oggi, ritiene che il quadro normativo sia mutato a seguito dell’entrata in vigore della L. 28/04/2014 n.67 (modifica art.548 comma 3 c.p.p. che ha eliminato la notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato contumace omettendo, tuttavia, di prevedere analogo adempimento per l’imputato assente) e delle modifiche al periodo feriale introdotte con il D.L. 12/09/2014 n.132 convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014 n.162., pertanto, potrebbe giungersi ad una soluzione diversa.
A cura di Fabio Marongiu