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giurisprudenza

Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda nei confronti dello stesso terzo (Cass., Sez. I, 5 dicembre 2016, n. 24788)

La soc. E. s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma un decreto con il quale ingiungeva a C. s.p.a. la consegna in proprio favore dei materiali di alcuni film. La C. s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiamando contestualmente in causa la B. s.p.a. e deducendo di essere mera depositaria, nell’interesse della società chiamata, del materiale. Il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ponendo le spese di lite a carico della E. s.r.l., la quale proponeva gravame, che la Corte d’Appello respingeva, ponendo il pagamento delle spese di lite delle due società appellate a suo carico. La E. s.r.l. ricorreva in Cassazione per più motivi, tutti respinti. Il motivo che quivi interessa è quello volto a censurare la decisione con la quale la Corte d’Appello ha condannato l’ appellante a rifondere le spese sia all’originaria opponente che alla terza chiamata. I Giudici di legittimità hanno ritenuto detta pronuncia conforme al principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio.Inoltre gli Ermellini hanno evidenziato che la chiamata in causa della B. s.p.a. è stata resa necessaria dalle deduzioni della parte rimasta infine soccombente, sicché la condanna in questione risponde altresì al principio di causalità.

A cura di Francesco Achille Rossi