Con l’ordinanza in commento, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, ha avuto modo di occuparsi, in applicazione delle tabelle forensi, della questione concernente la liquidazione degli onorari professionali per i giudizi di valore ‘indeterminabile’.
In punto di diritto, ritiene la Corte che, letto il comma 6 dell’art. 5, del D. M. n. 55 del 2014, laddove si statuisce che, le cause di valore indeterminabile, “si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”, il ricorso sottopostole debba trovare buon diritto, considerato che quella parte del periodo sopra richiamata “…di valore non inferiore a euro 26.000,00…”, cristallizzi il valore minimo da cui procedere al fine dell’individuazione dello scaglione di riferimento e non, come erroneamente ritenuto dal Giudice adito, il valore massimo; ciò posto si rinvia la causa al Tribunale di provenienza, in persona di altro magistrato, al fine della liquidazione delle spese.
A cura di Lapo Mariani