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giurisprudenza

L’effettiva conoscenza del procedimento, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175 comma 2, c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica ex legge n. 67/2014, deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Cass., Sez. Un. Pen., 3 luglio 2019, n. 28912)

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite affermano il principio di diritto secondo il quale, ai fini della restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 175, comma 2 c.p.p., nella sua formulazione antecedente alla modifica intervenuta con la legge n.67/2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere intesa come conoscenza della accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”.

Per giungere a tale affermazione, la corte ripercorre l’evoluzione normativa in materia di contumacia evidenziando il passaggio da un sistema di conoscenza legale del processo basato sulla regolarità formale delle notifiche ad un sistema basato sulla conoscenza effettiva. In questo lungo percorso evolutivo, giunto a conclusione con l’eliminazione del processo in contumacia con la legge n.67/2014, un ruolo essenziale è stato svolto da alcune pronunce della Corte EDU (CEDU 12/02/1985 Colozza c. Italia; CEDU 18/05/2004 Somogyl c. Italia; CEDU 10/11/2004 Sejdovic c. Italia).

Nel caso di specie, l’imputato contumace ha presentato al Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, un’istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art.175 comma 2 c.p.p. nel testo antecedente la modifica intervenuta con la legge n.67/2014. Il Tribunale ha respinto l’istanza in quanto: 1) l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari era stato notificato al domicilio eletto a mani della moglie convivente; 2) il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore d’ufficio ai sensi dell’art.161 comma 4 c.p.p. in quanto impossibile notificarlo al domicilio eletto; 3) intervenuta la sentenza di condanna, l’estratto contumaciale è stato notificato ai sensi dell’art.161 comma 4 c.p.p. non essendo stato possibile eseguire la notifica al domicilio eletto.

Secondo il giudice dell’esecuzione, dunque, la notifica dell’avviso ex art.415 – bis c.p.p. a mani della moglie convivente, trattandosi di notifica formalmente regolare, provava l’effettiva conoscenza del processo.

Le Sezioni Unite, invece, hanno affermato che la notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, atto del pubblico ministero con il quale l’indagato è messo semplicemente a conoscenza della accusa, non fornisce indicazioni all’indagato circa lo svolgimento di un futuro processo, svolgimento la cui effettiva conoscenza è data dalla notifica del decreto di citazione a giudizio.

Un’ultima osservazione.

La corte evidenzia la significativa differenza tra l’imputato assistito da un difensore d’ufficio e l’imputato assistito da un difensore di fiducia.

A cura di Fabio Marongiu