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giurisprudenza

L’efficacia interruttiva – sospensiva della notifica della domanda giudiziale, benchè affetta da nullità, viene meno solamente in caso di estinzione del giudizio (Cass., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13070)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe –ha risolto la questione controversa, che consisteva nello stabilire se – una volta avvenuta la notifica di un atto di citazione poi dichiarato nullo, l’effetto interruttivo si protraesse, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza.

I Giudici di legittimità, cassando la sentenza della Corte di merito, sanciscono che il principio fissato dall’art. 2945 cod. civ. – secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non decide nel merito, ma definisce eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, sempre che essa sia pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l’abbandono del diritto fatto valere in giudizio. Ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l’effetto interruttivo protratto di cui all’art. 2945 cod. civ. anche nell’ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi – diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente – si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell’ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

 

A cura di Guendalina Guttadauro