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giurisprudenza

Legittima la notificazione diretta, da parte dell’Agente della riscossione, della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 23 luglio 2018, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla C.T.R. della Lombardia con l’ordinanza n. 59 del 2017 in relazione all’art. 26 comma 1 del DPR 602/73 “nella parte in cui abilita il Concessionario per la Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento” nonché “nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 legge n. 890/82, così come modificato con la legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 248/2007”.

La Commissione lombarda aveva rimesso la questione di legittimità alla Consulta avendo ravvisato la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, del diritto alla difesa e del canone del giusto processo. In maggiore dettaglio, secondo i Giudici rimettenti, l’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 era da considerarsi costituzionalmente illegittimo con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui detta norma consente la notifica degli atti tributari a mezzo del servizio postale direttamente da parte dell’ente impositore, quindi senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato che predisponga la relata di notifica, e senza l’invio della raccomandata informativa nel caso di consegna dell’atto a un soggetto diverso dal destinatario, come, invece, previsto dall’articolo 7 della L. n. 890/1982 (prima della modifica in base all’articolo 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017 n. 205).

La Corte costituzionale, però, in linea con la giurisprudenza della Cassazione (si veda tra le tante l’ordinanza del 20 giugno 2018 n. 16237), ha sottolineato che la notifica diretta a mezzo posta non è disciplinata dalla L. n. 890/1982, ma esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario che prevedono espressamente la consegna dell’atto direttamente al destinatario o, in sua mancanza, a un altro soggetto legittimato a riceverlo (familiare o persona addetta alla casa), nonché attribuiscono all’ufficiale postale il compito di curare la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario o del consegnatario.

Secondo la Consulta, quindi, per un verso la particolare funzione pubblicistica svolta dall’Agente della riscossione giustifica un regime differenziato e, per altro verso, è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento, fermo restando che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva è suscettibile di essere riequilibrato, per soddisfare l’esigenza di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti, attraverso l’istituto della rimessione in termini.

Dunque, per il Giudice delle leggi, al contribuente che lamenti la mancata conoscenza dell’atto in tempo utile per presentare il ricorso, può essere concessa la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 del codice di procedura civile che, come noto, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà valutare tutti gli elementi anche solo presuntivi rilevati dal destinatario della notifica diretta per dimostrare che, pur essendosi verificata un’ipotesi di conoscenza legale (dimostrata dal rispetto delle formalità previste dall’art. 26 commi 1 e 2 del DPR 602/73), in realtà egli non ha avuto l’effettiva conoscenza dell’atto per ragioni a lui non imputabili.

A cura di Cosimo Cappelli