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giurisprudenza

Legittimo il divieto di pubblicare sul sito internet dello studio legale l’elenco dei nominativi dei propri clienti (Cass., Sez. Un., 19 aprile 2017, n. 9861)

La Cassazione esamina il ricorso di tre avvocati avverso la decisione del CNF, confermativa della sanzione disciplinare dell’avvertimento, irrogata dal COA competente, per avere essi pubblicato sul proprio sito internet l’elenco dei principali clienti assistiti, con il consenso dei medesimi. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Suprema Corte ritiene che l’art. 2 del c.d. “Decreto Bersani” (D.L. 4/07//2006, n.223, conv. in L.4/8/2006 n.248) non abbia abrogato le norme del codice deontologico forense che vietano di indicare al pubblico i nominativi dei propri clienti, ancorché questi vi consentano (art. 17 CDF 17/04/1997, pressoché recepito dall’art. 38 co.8 CDF 31/01/2014). L’interpretazione del concetto di pubblicità informativa fornita dagli Ermellini tiene conto delle peculiari caratteristiche dell’attività dell’avvocato, il quale non è solo un libero professionista, “ma anche il necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale, se è vero che nessun processo (salvo i processi civili di limitatissimo valore economico) può essere celebrato senza l’intervento di un avvocato”. Ed è proprio la stretta connessione tra l’attività libero professionale e l’esercizio della giurisdizione che impone cautela a livello di pubblicità informativa e rispetto del dovere di riservatezza nei rapporti tra professionista e cliente, indipendentemente dal consenso di quest’ultimo.

A cura di Francesco Achille Rossi