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giurisprudenza

Legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale: sì, ma solo se oggettivo e non pretestuoso (Cass. Sez. I Pen., 23 marzo 2020, n. 10565)

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che la norma di cui all’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p., e quindi anche nel procedimento di sorveglianza, ed anche nel caso di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale.

La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso, che censurava la motivazione del Tribunale di sorveglianza per avere questo respinto la richiesta di rinvio, fondata sul legittimo impedimento del difensore, sull’assunto secondo cui l’udienza in camera di consiglio non prevede la necessaria presenza del difensore di fiducia.

L’art. 678 c.p.p., nel disciplinare il processo di sorveglianza, richiama l’art. 666 c.p.p., che definisce un particolare procedimento in camera di consiglio caratterizzato dalla partecipazione necessaria, e non facoltativa, del difensore e del pubblico ministero, a differenza da quanto previsto, in via generale, dall’art. 127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio.

Il Collegio sottolinea, quindi, come il sostituto del difensore non comparso in udienza, nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, non abbia diritto ad un termine per preparare la difesa, e quindi può assicurare alla parte l’assistenza tecnica ma non il pieno esercizio del diritto di difesa, che presuppone la possibilità e quindi il tempo di preparare il proprio intervento.

Per tale ragione non può trovare fondamento una diversa disciplina dell’impedimento determinato da concomitante impegno professionale, sempre che sia qualificabile come legittimo impedimento a comparire in quanto determinante un ostacolo oggettivo alla comparizione formulato attraverso una richiesta non pretestuosa né dilatoria.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in quanto pronunciata all’esito di udienza tenuta nonostante il documentato impedimento del difensore di fiducia, e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per il rinnovo dell’udienza in contraddittorio con le parti.

A cura di Costanza Innocenti