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giurisprudenza

Legittimo impedimento ed onere del difensore di nominare un sostituto processuale: l’avvocato, impedito a causa di serie e comprovate ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile, non ha l’onere di designare un sostituto processuale né di indicare le ragioni dell’omessa nomina (Cass., Sez. Un. Pen., 3 ottobre 2016, n. 41432)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite intervengono a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in tema di legittimo impedimento del difensore e suo relativo onere di nominare un sostituto processuale. Infatti secondo la giurisprudenza prevalente l’onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell’omessa nomina ricade sul difensore solo nel caso in cui quest’ultimo deduca un impedimento dovuto alla concomitanza con un altro impegno professionale, non sussistendo quando lo stesso sia dovuto a serie ragioni di salute, tempestivamente comunicate all’organo giudicante e compiutamente documentate. Solo di recente si è affermato anche un diverso indirizzo secondo il quale l’obbligo di nominare un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. sussiste anche quando l’impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute del difensore. Le Sezioni Unite, nell’esaminare la questione loro sottoposta, muovono dal principio in forza del quale il nostro ordinamento prevede la partecipazione dell’accusa e della difesa in condizioni di parità tra di loro finalizzata a garantire un “processo di parti”, tanto da ritenere che l’effettività della difesa non può essere ridotta alla mera presenza formale di un tecnico del diritto. Per tale ragione, nel dirimere il contrasto, le Sezioni Unite della Suprema Corte affermano il seguente principio di diritto in forza del quale “il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina”. Impedimento che assume rilievo anche nel giudizio camerale di appello.

A cura di Elena Borsotti