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giurisprudenza

Legittimo impedimento per l’avvocato che assiste la moglie malata oncologica (Cass., Sez. IV Pen., 29 aprile 2015, n. 18069)

La Corte d'Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile un appello proposto avverso una sentenza di condanna emessa dal GIP. Si proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 178 lett. C) c.p.p., per avere il GIP disatteso la richiesta di rinvio del difensore di fiducia dell'imputato per impedimento assoluto. La Corte di Cassazione, rilevando che il motivo addotto dal difensore consisteva nella necessità di accompagnare ed assistere la moglie ricoverata in ospedale presso il centro oncologico di una città diversa da quella in cui si celebrava il processo, ha considerato che lo stesso non poteva non considerarsi impedimento assoluto. La Corte ha precisato che il concetto di "impossibilità assoluta" a comparire del difensore va inteso nel senso non solo di impedimento "meccanicistico" o "fisico" di partecipare all'udienza per ostacoli di carattere materiale, ma anche comprendendo situazioni gravi, sotto il profilo emotivo, umano e morale che possano impedire la partecipazione attiva all'incarico. Si sottolinea, poi, che il particolare motivo addotto dal difensore nel caso di specie è un evento che per i lavoratori dipendenti può costituire causa per giustificare l'assenza dal lavoro e che pertanto tale possibilità deve essere concessa anche ai prestatori d'opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita.

A Cura di Leonardo Cammunci

Allegato:
18069-2015