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giurisprudenza

L’elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria deve essere considerata tamquam non esset quando il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, con conseguente nullità delle notificazioni eseguite nel luogo indicato nel verbale? (Cass., Sez. VI Pen., 9 ottobre 2018, n. 45477)

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rimesso alle sezioni unite una questione relativa alla validità dell’elezione di domicilio fatta dall’indagato nel verbale di polizia giudiziaria dallo stesso non sottoscritto. La questione è di particolare importanza atteso che da tale decisione dipende o meno la regolare costituzione del contraddittorio processuale. Sul punto si confrontano due diverse interpretazioni.

Secondo una prima interpretazione, fondata sul combinato disposto degli artt. 137 e 142 c.p.p., il verbale contenente l’elezione di domicilio dell’indagato, redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale, è valido anche se l’indagato non lo ha sottoscritto purché sia dato atto delle ragioni della mancata sottoscrizione. In questa ipotesi, dunque, l’elezione di domicilio dovrà essere considerata inefficace qualora risulti che la mancata sottoscrizione sia dipesa dall’eccepita difformità tra l’atto e le dichiarazioni rese ovvero l’indagato non abbia più voluto dare corso all’elezione di domicilio.

Una seconda interpretazione, invece, argomentando ex art. 162 c.p.p., considerata la natura personalissima dell’atto di dichiarazione di elezione di domicilio, ritiene necessaria la sottoscrizione dell’indagato in quanto prova della sua effettiva volontà dichiarativa.

A cura di Fabio Marongiu