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giurisprudenza

L’erronea indicazione delle norme violate non determina la nullità del procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato, ove il fatto sia precisato puntualmente, in modo che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n.13456)

A seguito di un procedimento disciplinare il Consiglio dell’Ordine competente irrogava la sanzione della sospensione di sei mesi ad un avvocato costituitosi quale difensore di una parte in una controversia pendente dinanzi al Tribunale ove contemporaneamente stava svolgendo le funzioni di GOT. Il CNF confermava la sospensione, riducendola a quattro mesi. Il ricorso dell’avvocato avverso la decisione del CNF è articolato in più motivi, il cui principale consiste nell’asserita “violazione di legge per erronea indicazione della norma violata”. La Suprema Corte nel dichiararne l’infondatezza, assieme agli altri motivi, osserva quanto segue. Sebbene il capo dell’incolpazione richiami il combinato disposto dell’art. 5 del vecchio Codice deontologico forense e dell’art. 42 quater dell’Ordinamento giudiziario, il nucleo normativo dell’incolpazione enunciata – anche in punto di fatto – è in termini sostanzialmente sovrapponibili all’art. 53, comma 3, del nuovo Codice deontologico forense del 2014, applicabile al caso di specie (“L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità”). Ciò è sufficiente affinché l’avvocato incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascritti.

A cura di Francesco Achille Rossi