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giurisprudenza

L’errore dell’avvocato di per sé non è sufficiente ad integrare la responsabilità professionale del legale (Cass., Sez. III, 10 novembre 2016, n. 22882)

Con la sentenza in commento, la terza sezione della Corte di Cassazione, torna ad affermare il consolidato principio alla luce del quale, la responsabilità professionale del legale, può essere dichiarata solo nell’ipotesi in cui il cliente riesca a soddisfare l’onere probatorio a suo carico, dimostrando la ragionevole probabilità che l’esito della causa sarebbe stato diverso ed a lui più favorevole, senza la condotta asseritamente colpevole del legale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, adotta tale principio anche in merito alla valutazione dell’errore e dell’omissione del difensore, rilevando la “marginalità” dell’operato del professionista nella produzione del danno oltre all’esclusione della colpevolezza.

A cura di Lapo Mariani