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giurisprudenza

L’esenzione al pagamento delle spese di bollo e di registro, prevista dall’ art 46 della Legge n. 374/1991, si riferisce alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa che non eccedano il valore di euro 1.033,00 a prescindere dalla sedes materiae (Cass., Sez VI, Ord., 16 maggio 2016, 10044)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe –  ha evidenziato come l’art. 46 della legge n. 374 del 1991 – che prevede una vera e propria esenzione dal pagamento dalla imposta di bollo e di registro, o da ogni spesa, si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa, il cui valore ecceda la somma di 1.033,00 euro.

Difatti, la Suprema Corte precisa che la norma in esame non puo’ essere considerata oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione estensiva, ma, semplicemente si applica nel suo lineare e chiaro tenore testuale.

Il Collegio, difatti, spiega che la ratio manifesta della disciplina in esame non è quella di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al Giudice di Pace, bensì quello di sollevare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto.

Tale ragione giustifica, quindi, una esenzione generalizzata dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito e abilita l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell’esenzione, alle sentenze adottate in tutti i gradi del giudizio, a prescindere dalla sedes materiae, e cioè dal fatto che si tratti proprio della legge istitutiva del Giudice di Pace.

A cura di Guendalina Guttadauro