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giurisprudenza

Libertà di forme nel conferimento del mandato stragiudiziale (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2319)

Con la sentenza in commento, la Sezione I° della Suprema Corte, ha confermato di voler dare continuità al proprio orientamento, secondo il quale, il mandato professionale conferito all’avvocato, al fine dell’espletamento di una attività stragiudiziale, non necessita della forma scritta ab substantiam o ab probationem, essendo sufficiente a provare sia l’esistenza del contratto stesso, sia il suo contenuto, ogni formalità idonea a manifestare l’avvenuto consenso delle parti.
La sentenza in commento, si distingue anche per chiarire che il principio giuridico dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana, enunciato dall’art. 122 c.p.c., debba essere limitato esclusivamente agli atti processuali in senso proprio.

A cura di Lapo Mariani