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giurisprudenza

L’invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l’esecuzione del mandato (Cass., Sez. VI, Ord., 13 giugno 2018, n. 15420)

La Corte di Appello di Catania dichiarava la nullità di un lodo arbitrale che condannava un Comune ad effettuare il pagamento di una prestazione professionale ad un ingegnere. Secondo la Corte, il disciplinare di incarico professionale contenente la clausola compromissoria era privo di valida sottoscrizione da parte dell’ente pubblico: all’invalidità dell’atto conseguiva, inevitabilmente, l’invalidità del lodo.

L’ingegnere proponeva ricorso per Cassazione, contestando la sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello aveva confermato il diritto degli arbitri al compenso, pur essendo nulla la convenzione d’arbitrato. La Cassazione, ribadendo un principio già affermato con la sentenza n. 24072/2013, ha rigettato il ricorso sostenendo che il diritto dell’arbitro a ricevere il pagamento dell’onorario sorge per aver effettivamente espletato l’incarico e prescinde dalla validità del lodo: la nullità di quest’ultimo non fa venire meno il diritto degli arbitri al compenso. Diversa l’ipotesi in cui il lodo sia considerato giuridicamente inesistente (cfr. Cass. n. 10221/2010), in quanto in tal caso, inevitabilmente, sarà travolto anche il provvedimento determinativo del quantum del compenso arbitrale.

 

A cura di Leonardo Cammunci