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giurisprudenza

L’omissione nel dispositivo della sentenza della cifra dei compensi oggetto della condanna alle spese integra un errore materiale, suscettibile di correzione mediante la procedura di cui all’ art. 287 c.p.c.. (Cass., Sez. Un., Ord., 14 marzo 2018, n. 6336)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha affermato che  l’ omissione, nel dispositivo, della cifra del compenso oggetto della condanna alle spese di lite, configura un errore materiale, emendabile con la procedura di cui all’art. 287 c.p.c., dipendendo la liquidazione delle spese, soprattutto ove nessuna particolare peculiarità sia stata rilevata nella motivazione del provvedimento da correggere, dall’applicazione di parametri comunque predeterminati in base alla vigente normativa.

La fattispecie si differenzia da quella in cui vi sia totale omissione o preterizione di una pronunzia sulle spese in un provvedimento giurisdizionale in cui essa era dovuta.

Nel caso di specie si configura un errore nella formazione del documento sotto il profilo della divergenza tra interno giudizio e manifestazione od esteriorizzazione della volontà, sicchè questa è correttamente formata, ma malamente espressa all’esterno.

L’errore può, senz’altro, correggersi con l’inserzione della cifra con cui la liquidazione diventa effettiva, tenuto conto del valore della controversia decisa.

A cura di Guendalina Guttadauro