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giurisprudenza

L’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento delle prestazioni professionali dell’Avvocato trasferisce su quest’ultimo l’onere della prova della domanda (Cass., Sez. II, Ord., 30 ottobre 2020, n. 24120)

Il giudizio di cassazione in esame nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un professionista Avvocato per il mancato pagamento dei propri diritti ed onorari da parte della società cliente.

La società si opponeva al decreto ingiuntivo sia relativamente all’an della prestazione (in una sua parte) sia per l’aspetto del quantum. L’Avvocato lamentava tuttavia che nell’atto di opposizione non era stata sollevata alcuna contestazione circa l’effettivo svolgimento dell’attività difensiva o sulle voci indicate in parcella.

La Corte di Cassazione ricorda anzitutto un principio pacifico, ossia che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all’opponente va riconosciuta la posizione di convenuto sostanziale, mentre l’opposto assume la posizione sostanziale di attore.

Di talchè è sull’attore sostanziale, e non sul convenuto opponente, che gravano gli oneri probatori previsti dalla disciplina civilistica e processual-civilistica.

Infatti, la contestazione mossa dall’opponente al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle prestazioni professionali dell’Avvocato, può anche essere generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione e, parallelamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine all’attività svolta ed alla corretta applicazione della tariffa.

 

A cura di Devis Baldi