Risolvendo l’ “apparente” antinomia tra il primo periodo e il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. e ponendo fine (almeno per il momento) al contrasto giurisprudenziale in essere, il Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto ha chiarito che il deposito di memorie e documenti in vista di una camera di consiglio o di un’udienza pubblica già fissate deve avvenire entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, pena l’inammissibilità dello stesso (e non entro le 24:00 dello stesso giorno).
In base all’ultimo periodo della norma in questione, infatti, “agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche” il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno si considera effettuato il giorno successivo.
Viceversa, per tutti gli altri depositi che non siano effettuati in vista di un’udienza, pubblica o camerale, già fissata vale quanto stabilito dal primo periodo del richiamato art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., secondo cui è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematiche gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito.
A cura di Giovanni Taddei Elmi