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giurisprudenza

L’ordinamento si affida all’avvocato quale custode dei valori della professione: sì alla delega orale in favore del sostituto processuale (Cass., Sez. I Pen., 25 ottobre 2018, n. 48862)

Con la sentenza in commento la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della modalità con la quale un avvocato di fiducia o d’ufficio possono delegare un sostituto processuale in loro vece, e lo fa con un importante ed auspicato revirement rispetto a quanto aveva affermato la Quinta Sezione con la sentenza n. 26606/2018 (già commentata ne Il Foglio del Consiglio: https://www.ilfogliodelconsiglio.it/giurisprudenza/la-designazione-del-sostituto-processuale-del-difensore-deve-essere-fatta-necessariamente-in-forma-scritta-cass-sez-v-pen-11-giugno-2018-n-26606/).

Ad avviso della Prima Sezione, infatti, la delega orale in favore di un sostituto processuale, verbalmente comunicata da quest’ultimo al giudice procedente, è pienamente conforme al dettato legislativo.

Ciò, per i seguenti motivi:

1. Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 102, 96, comma 2 c.p.p. e art. 34 disp att. c.p.p., si evince che il legislatore ha voluto escludere forme rigorose nella modalità di designazione del sostituto del difensore, potendo manifestarsi tale volontà anche oralmente.

2. La stessa giurisprudenza di legittimità si è sempre ispirata a principi tesi a garantire l’esplicazione del diritto di difesa, anziché di restringerlo.

3. L’art. 14 della L. 247 del 2012 (c.d. Legge Professionale Forense) ha espressamente previsto che l’avvocato possa farsi sostituire, in via contingente, da un altro avvocato o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo. Di talchè appare univoca l’interpretabilità della norma sul piano letterale: la delega orale in favore di un avvocato è nuova ed esplicita e si contrappone alla diversa ipotesi, altrettanto esplicita, della delega al praticante avvocato abilitato che può avvenire unicamente in forma scritta.

4. La ratio della riforma è individuabile in una esigenza di semplificazione, nel quadro del più generale indirizzo volto ad esaltare l’affidamento dell’ordinamento nell’avvocato quale custode dei valori della professione e ad assicurarne l’esercizio responsabile.

5. Anche lo sguardo ad una prospettiva comparatistica dimostra che, sia nei paesi di civil law che in quelli di common law, è ritenuta pienamente ammissibile la possibilità che l’avvocato titolare della pratica deleghi oralmente un proprio sostituto e che quest’ultimo riporti verbalmente la delega al giudice procedente.

6. Ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità l’art. 9 del R.D. n. 1578/1933 che prevedeva che la delega orale potesse essere conferita unicamente dal titolare presente all’atto.

7. Non sono condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza n. 26606/2018 della Quinta Sezione nella misura in cui ritenevano che il nuovo art. 14 della L. 247/2012 fosse applicabile unicamente alle prestazioni stragiudiziali; infatti, contro questa interpretazione muovono i lavori preparatori della legge stessa nei quali si afferma testualmente che “la sostituzione processuale fra avvocati può essere conferita anche verbalmente”, con ciò sottolineando che la nuova disposizione ha un contenuto che, a tutti gli effetti, deve essere esteso anche all’attività processuale.

 

A cura di Devis Baldi