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giurisprudenza

L’ordinaria diligenza richiesta alla parte per intraprendere un giudizio (Cass., Sez. VI, Ord., 21 febbraio 2018, n. 4136)

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la pronuncia dell’ordinanza in commento, ha avuto modo di affermare che il mandato conferito dall’assicurato al legale per la definizione di un sinistro di cui il primo è stato vittima, comprende “lato sensu” il potere del mandatario di definire la transazione.
Gli Ermellini hanno ritenuto che nel caso di specie, l’incasso dell’assegno offerto dalla compagnia al legale, a totale definizione del sinistro e successivamente incassato dal mandante, costituisca una tipica ipotesi di “idonea ratifica per facta concludentia dell’accordo transattivo.”
Ne discende che la condanna ex art. 96 co. 3 cpc del mandante, per non essersi avvalso dell’ordinaria diligenza allo scopo di conoscere l’infondatezza della sua successiva pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio, non sia incompatibile con i principi costituzionali.

A cura di Lapo Mariani