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giurisprudenza

Mancato esperimento della mediazione delegata in appello: la dichiarazione di improcedibilità riguarda solo l’impugnazione (Trib. Firenze, III Sez. Civ., Sentenza, Dott. A. Ghelardini, 13 ottobre 2016)

Constatata l’iscrizione fuori termini di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Firenze ne dichiara la improcedibilità. L’opponente propone appello dinanzi al Tribunale di Firenze ed, in prima udienza, il Giudice dispone l’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, II co., D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.. Alla successiva udienza, non avendo le parti esperito la mediazione, il Giudice le invita alla discussione ed emette sentenza contestuale, con la quale dichiara l’improcedibilità dell’appello, con conferma della improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo, determinando il passaggio in giudicato di quest’ultimo (per la parte di domanda accolta). Analizzando l’art. 5, II co. del D. Lgs. citato, al fine di enuclearne la ratio in coerenza con il nostro sistema processuale civile, il Giudice giunge alla conclusione che la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” debba interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’impugnazione (o dell’opposizione nel procedimento ex art. 645 c.p.c.) e non come improcedibilità della originaria domanda sostanziale attorea (ovvero della domanda di condanna di cui all’originario ricorso monitorio). La pronuncia in commento si pone in linea con la sentenza n.24629/2015 della Corte di Cassazione (sia pur con nuovi argomenti) ed in contrasto con altre pronunce dello stesso Tribunale di Firenze. In particolare vengono quivi evidenziati gli effetti “abnormi” che si avrebbero in sede di appello, individuando l’oggetto dell’improcedibilità nell’originaria domanda sostanziale proposta.

A cura di Francesco Achille Rossi