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giurisprudenza

Morte del difensore: gli atti successivi del processo sono nulli, ma la parte deve eccepirla subito (Cass., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10722)

Nella sentenza la Cassazione ribadisce che la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (non occorre, quindi, affinché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento).
Ne deriva la preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tale nullità, tuttavia, può essere eccepita soltanto dalla parte colpita dal predetto evento interruttivo, essendo poste a tutela di solo essa parte le norme che disciplinano l’interruzione. E tale nullità deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso, altrimenti deve ritenersi implicitamente rinunciata ex art. 157, commi 2 e 3, c.p.c.

A cura di Silvia Ammannati