Nella sentenza la Cassazione ribadisce che la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (non occorre, quindi, affinché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento).
Ne deriva la preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tale nullità, tuttavia, può essere eccepita soltanto dalla parte colpita dal predetto evento interruttivo, essendo poste a tutela di solo essa parte le norme che disciplinano l’interruzione. E tale nullità deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso, altrimenti deve ritenersi implicitamente rinunciata ex art. 157, commi 2 e 3, c.p.c.
A cura di Silvia Ammannati